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BENEFICI SUL CONSUMO DI GASOLIO PER USO AUTOTRAZIONE

PERIODO 1° GENNAIO / 31 MARZO 2026

URGENTE

 

A seguito del riconoscimento del beneficio fiscale sul consumo di gasolio per uso autotrazione – primo trimestre 2026, per il periodo 1° gennaio 2026 / 31 marzo 2026 – per veicoli adibiti esclusivamente al trasporto di merci su strada, aventi massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate (escluso macchine operatrici), Prom-Edil s.r.l. offre il servizio di acquisizione, controllo ed inoltro della modulistica all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli su supporto informatico.

A partire dal 1° gennaio 2020,  è stato introdotto un limite quantitativo fissato in un litro di gasolio, consumato da ciascuno dei veicoli che possono beneficiare dell’agevolazione in esame, per ogni chilometro percorso.

Quindi ponete attenzione al dato sulla percorrenza specifica di ciascun mezzo, perché  l’importo a credito ammissibile è calcolato non solo a partire dai litri consumati ma anche in base ai chilometri percorsi nel trimestre solare, dichiarati ai fini del rimborso.

Importante – A decorrere dal 1° gennaio 2021 sono esclusi dall’agevolazione i veicoli di categoria EURO 4 o inferiore. A tal proposito, l’Agenzia delle Dogane ha chiarito che nemmeno l’installazione di sistemi di riduzione del particolato (FAP) consente di equiparare i mezzi più inquinanti a quelli di categoria euro 5 o superiore.

Il credito potrà, successivamente, essere compensato con il modello F24. La misura del beneficio è pari a:

per il gasolio e/o i gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) tal quali, che NON soddisfano le condizioni di cui all’art. 3, comma 4, secondo periodo, del D.Lgs. n. 43/2025:

  • per il periodo dal 1° gennaio al 18 marzo è pari a 269,68 per mille litri, tenuto conto della maggiore accisa (aliquota normale di 672,90 € per mille litri) che grava su tali carburanti, (Quadro A-1 della dichiarazione);
  • per il periodo dal 19 marzo al 31 marzo è pari a 69,68 per mille litri, tenuto conto della maggiore accisa (aliquota normale di 472,90 € per mille litri) che grava su tali carburanti, (Quadro A-2 della dichiarazione);

per i soli gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) tal quali, che soddisfano le condizioni di cui all’art. 3, comma 4, secondo periodo, del D.Lgs. n. 43/2025 (Quadro A-3 della dichiarazione):

  • per l’intero trimestre (1° gennaio – 31 marzo) è pari a 214,18 per mille litri, tenuto conto della maggiore accisa (aliquota ridotta di 617,40 € per mille litri) che grava su tali carburanti;

per i gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) tal quali di cui non si hanno informazioni da parte del fornitore sul rispetto delle condizioni di cui all’art. 3, comma 4, secondo periodo, del D.Lgs. n. 43/2025:

  • per il periodo dal 1° gennaio al 18 marzo è pari a 214,18 per mille litri, tenuto conto della maggiore accisa (aliquota ridotta di 617,40 € per mille litri) che grava su tali carburanti, (Quadro A-4 della dichiarazione);
  • per il periodo dal 19 marzo al 31 marzo è pari a 69,68 per mille litri, tenuto conto della maggiore accisa (aliquota normale di 472,90 € per mille litri) che grava su tali carburanti, (Quadro A-2 della dichiarazione).

Il nuovo Quadro A-5 della dichiarazione è da compilare se i rifornimenti da distributori privati di carburanti sono pervenuti all’impianto nel periodo antecedente al 1° gennaio 2026.

Per tutti i dettagli e le importanti novità potete fare riferimento alla circolare ANCE COMO RIF. N. 158 del 10.04.2026.

Le Imprese che desiderano aderire al ns. servizio possono richiederci (mail – stefania.promedil@ancecomo.it) la documentazione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che dovrà essere compilata ed inviata per mail ai ns. Uffici preferibilmente entro il 17 aprile 2026 al fine di darci la possibilità di elaborare i dati in tempo utile per la consegna tempestiva all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli entro giovedì 30 aprile 2026.