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BENEFICI SUL CONSUMO DI GASOLIO PER USO AUTOTRAZIONE

PERIODO 1° APRILE / 30 GIUGNO 2025

URGENTE

 

A seguito del riconoscimento del beneficio fiscale sul consumo di gasolio per uso autotrazione – secondo trimestre 2025, per il periodo 1° aprile 2025 / 30 giugno 2025 – per veicoli adibiti esclusivamente al trasporto di merci su strada, aventi massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate (escluso macchine operatrici), Prom-Edil s.r.l. offre il servizio di acquisizione, controllo ed inoltro della modulistica all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli su supporto informatico (cd rom).

A partire dal 1° gennaio 2020,  è stato introdotto un limite quantitativo fissato in un litro di gasolio, consumato da ciascuno dei veicoli che possono beneficiare dell’agevolazione in esame, per ogni chilometro percorso.

Quindi ponete attenzione al dato sulla percorrenza specifica di ciascun mezzo, perché  l’importo a credito ammissibile è calcolato non solo a partire dai litri consumati ma anche in base ai chilometri percorsi nel trimestre solare, dichiarati ai fini del rimborso.

Importante – A decorrere dal 1° gennaio 2021 sono esclusi dall’agevolazione i veicoli di categoria EURO 4 o inferiore. A tal proposito, l’Agenzia delle Dogane ha chiarito che nemmeno l’installazione di sistemi di riduzione del particolato (FAP) consente di equiparare i mezzi più inquinanti a quelli di categoria euro 5 o superiore.

Il credito potrà, successivamente, essere compensato con il modello F24. La misura del beneficio è pari a:

  • per il periodo 1° aprile – 14 maggio 2025 (I° periodo di consumo), è pari a euro 214,18 per mille litri di gasolio commerciale (Quadro A-1 della dichiarazione);
  • per il periodo 15 maggio – 30 giugno 2025 (II° periodo di consumo):

– è pari a euro 229,18 per mille litri di gasolio e/o di gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) che NON soddisfano le condizioni di cui di cui al D.lgs. n. 43/2025, tenuto conto della maggiore accisa (aliquota normale di 632,40 € per mille litri) che grava su tali carburanti, (Quadro A-2 della dichiarazione);

– è pari a euro 214,18 per mille litri di soli gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) che soddisfano le condizioni di cui al D.lgs. n. 43/2025, tenuto conto della minore accisa (aliquota ridotta di 617,40 € per mille litri) che grava su tali carburanti (Quadro A-3 della dichiarazione).

Per tutti i dettagli potete fare riferimento alla circolare ANCE COMO RIF. N. 255 del 08.07.2025.

Le Imprese che desiderano aderire al ns. servizio possono richiederci (mail – stefania.promedil@ancecomo.it) la documentazione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che dovrà essere compilata ed inviata per mail ai ns. Uffici preferibilmente entro il 14 luglio 2025 al fine di darci la possibilità di elaborare i dati in tempo utile per la consegna tempestiva all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli entro il 31 luglio 2025.