
BENEFICI SUL CONSUMO DI GASOLIO PER USO AUTOTRAZIONE
PERIODO 1° APRILE / 30 GIUGNO 2026
URGENTE
A seguito del riconoscimento del beneficio fiscale sul consumo di gasolio per uso autotrazione – secondo trimestre 2026, per il periodo 1° aprile 2026 / 30 giugno 2026 – per veicoli adibiti esclusivamente al trasporto di merci su strada, aventi massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate (escluso macchine operatrici), Prom-Edil s.r.l. offre il servizio di acquisizione, controllo ed inoltro della modulistica all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli su supporto informatico.
A partire dal 1° gennaio 2020, è stato introdotto un limite quantitativo fissato in un litro di gasolio, consumato da ciascuno dei veicoli che possono beneficiare dell’agevolazione in esame, per ogni chilometro percorso.
Quindi ponete attenzione al dato sulla percorrenza specifica di ciascun mezzo, perché l’importo a credito ammissibile è calcolato non solo a partire dai litri consumati ma anche in base ai chilometri percorsi nel trimestre solare, dichiarati ai fini del rimborso.
Importante – A decorrere dal 1° gennaio 2021 sono esclusi dall’agevolazione i veicoli di categoria EURO 4 o inferiore. A tal proposito, l’Agenzia delle Dogane ha chiarito che nemmeno l’installazione di sistemi di riduzione del particolato (FAP) consente di equiparare i mezzi più inquinanti a quelli di categoria euro 5 o superiore.
Il credito potrà, successivamente, essere compensato con il modello F24. La misura del beneficio è:
- per il periodo 19 marzo – 7 aprile 2026 ad euro 472,90 per mille litri;
- per il periodo 8 aprile – 1° maggio 2026 ad euro 472,90 per mille litri;
- per il periodo 2 maggio – 10 maggio 2026 ad euro 472,90 per mille litri;
- per il periodo 11 maggio – 22 maggio 2026 ad euro 472,90 per mille litri;
- per il periodo 23 maggio – 6 giugno 2026 ad euro 572,90 per mille litri;
- per il periodo 7 giugno – 3 luglio 2026 ad euro 622,90 per mille litri.
Ai gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) si applica invece un’aliquota di accisa ridotta pari ad euro 617,40 per mille litri, se si verificano determinate condizioni (vedasi, per approfondimento circa tali condizioni e circa il periodo in cui è stata applicata l’aliquota ridotta anche per tale tipologia di carburante, la Circolare Prot. 00353642 del 24.06.2026).
Si precisa che le rideterminazioni temporanee delle aliquote di accisa sopramenzionate non comportano effetti sugli esercenti attività di trasporto di merci, permanendo la specifica aliquota di accisa sul gasolio commerciale prevista dal punto 4-bis della Tabella A pari a 403,22 euro per mille litri. L’entità del rimborso potrà variare, come in seguito specificato.
Nel dettaglio, occorre compilare:
- il Quadro A-1 con i dati relativi ai consumi di gasolio e/o di gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) tal quali, che NON soddisfano le condizioni di cui al D.Lgs. n. 43/2025 o di cui NON si hanno informazioni sul rispetto delle predette condizioni, afferenti al periodo 1° aprile – 22 maggio 2026;
- il Quadro A-2 con i dati relativi ai consumi di gasolio e/o di gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) tal quali, che NON soddisfano le condizioni di cui al D.Lgs. n. 43/2025 o di cui NON si hanno informazioni sul rispetto delle predette condizioni, afferenti al periodo 23 maggio – 6 giugno 2026;
- il Quadro A-3 con i dati relativi ai consumi di gasolio e/o di gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) tal quali, che NON soddisfano le condizioni di cui al D.Lgs. n. 43/2025, afferenti al periodo 7 giugno – 30 giugno 2026;
- il Quadro A-4 con i dati relativi ai consumi dei soli gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) tal quali, che soddisfano le condizioni di cui al D.Lgs. n. 43/2025, afferenti al periodo 1° aprile – 7 aprile 2026;
- il Quadro A-5 con i dati relativi ai consumi dei soli gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) tal quali, che soddisfano le condizioni di cui al D.lgs. 43/2025, afferenti al periodo 8 aprile – 10 maggio 2026;
- il Quadro A-6 con i dati relativi ai consumi dei soli gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) tal quali, che soddisfano le condizioni di cui al D.Lgs. n. 43/2025, afferenti al periodo 11 maggio – 22 maggio 2026;
- il Quadro A-7 con i dati relativi ai consumi dei soli gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) tal quali, che soddisfano le condizioni di cui al D.Lgs. n. 43/2025, afferenti al periodo 23 maggio – 6 giugno 2026;
- il Quadro A-8 con i dati relativi ai consumi dei soli gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) tal quali, che soddisfano le condizioni di cui al D.Lgs. n. 43/2025, o di cui NON si hanno informazioni sul rispetto delle predette condizioni, afferenti al periodo 7 giugno – 30 giugno 2026;
- il Quadro A-9 con i dati relativi ai consumi di gasolio e/o di gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) tal quali, che NON soddisfano le condizioni di cui al D.Lgs. n. 43/2025 riforniti da distributori privati di carburanti, qualora gli stessi siano, in via residuale, riferibili a carburante pervenuto all’impianto nel periodo 1° gennaio – 18 marzo 2026 in vigenza dell’aliquota d’accisa normale pari ad euro 672,90 per mille litri, come comprovato dal Documento di Accompagnamento Semplificato dei prodotti assoggettati ad accisa (e-DAS) emesso dall’esercente deposito speditore, e ripartito nei singoli mezzi aventi diritto nel trimestre di consumo in oggetto (1° aprile – 30 giugno).
Nel medesimo Quadro A-1, l’esercente avrà cura di indicare i dati relativi ai consumi di gasolio e/o di gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) tal quali, che NON soddisfano le condizioni di cui al D.Lgs. n. 43/2025 o di cui NON si hanno informazioni sul rispetto delle predette condizioni riforniti da distributori privati di carburanti, qualora gli stessi siano, in via residuale, riferibili a carburante pervenuto all’impianto nel periodo 19 marzo – 31 marzo 2026 in vigenza dell’aliquota d’accisa normale pari ad euro 472,90 per mille litri, come comprovato dal Documento di Accompagnamento Semplificato dei prodotti assoggettati ad accisa (e-DAS) emesso dall’esercente deposito speditore, e ripartito nei singoli mezzi aventi diritto nel trimestre di consumo in oggetto (1° aprile – 30 giugno).
Per quanto attiene ai consumi dei soli gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) tal quali, che soddisfano le condizioni del D.Lgs. n. 43/2025 o di cui NON si hanno informazioni sul rispetto delle predette condizioni, riforniti da distributori privati di carburanti, qualora gli stessi siano, in via residuale, riferibili a carburante pervenuto all’impianto nel periodo di vigenza dell’aliquota d’accisa ridotta pari ad euro 617,40 per mille litri, come comprovato dal Documento di Accompagnamento Semplificato dei prodotti assoggettati ad accisa (e-DAS) emesso dall’esercente deposito speditore, e ripartito nei singoli mezzi aventi diritto nel trimestre di consumo in oggetto (1° aprile – 30 giugno), questi saranno ricompresi nel Quadro A-4.
Per tutti i dettagli e le importanti novità potete fare riferimento alla circolare ANCE COMO RIF. N. 278 del 09.07.2026, in cui si riferisce di nuove procedure che si adotteranno a partire da ottobre 2026, per le quali la nostra Società si sta già adoperando per aggiornare il servizio alle imprese.
Le Imprese che desiderano aderire al ns. servizio possono richiederci (mail – stefania.promedil@ancecomo.it) la documentazione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che dovrà essere compilata ed inviata per mail ai ns. Uffici preferibilmente entro il 15 luglio 2026 al fine di darci la possibilità di elaborare i dati in tempo utile per la consegna tempestiva all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli entro venerdì 31 luglio 2026.
